L'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente: «Art. 29 (Ambito di applicazione della legge). - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche. 2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai principi stabiliti dalla presente legge».

Testo vigente dal 21 febbraio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-11;15~art19 · fonte su Normattiva