All'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale».
Testo vigente dal 21 febbraio 2005
