All'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: «c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- c-ter)nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;».
Testo vigente dal 21 febbraio 2005
