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I segretari i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di segretario comunale di 2ª o di 1ª classe e prestino servizio in qualita' di titolari transitori presso segreterie di comuni assegnati in base alla tabella A alla classe 4a conservano transitoriamente la titolarita' delle segreterie dei comuni predetti finche' non conseguano la promozione a segretario capo di 2a classe. I prefetti, nell'ambito delle singole province, hanno facolta' di assegnare ai predetti segretari, dalla data di promozione alla qualifica di segretario capo di 2ª classe, la titolarita' delle sedi, delle quali sono titolari transitori, sentiti le amministrazioni interessate ed il consiglio provinciale di amministrazione. Se, per altro non abbiano conseguito la promozione a segretario capo di 2ª classe entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge o non vengano confermati, ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente, nelle rispettive sedi di servizio dopo aver conseguito la promozione stessa, sono trasferiti alle sedi della classe 5ª che si rendano vacanti nella stessa provincia. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' del Ministro per l'interno e del prefetto di trasferire, per gravi esigenze di servizio, a sedi della classe 5ª i segretari che siano titolari transitori presso segreterie di comuni della classe 4ª.

Testo in vigore dal 6 marzo 1968 al 6 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1968-02-17;107~art10 · fonte del testo