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Trattamento economico della qualifica di segretario capo di 1ª classe Il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1ª classe puo' essere attribuito secondo i criteri prescritti dall'articolo 5, anche ai segretari capi di 2ª classe i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano tale qualifica e siano titolari transitori di segreterie di comuni della classe 5ª, ovvero siano distaccati presso la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
Testo in vigore dal 6 marzo 1968 al 6 maggio 1998
