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[1]Nomina a segretario comunale generale di 1ª e 2ª classe
[2]Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo le parole: "devono rivestire da almeno tre anni tale qualifica" sono aggiunte le seguenti: "aver conseguito l'idoneita' nel concorso per la nomina a segretario capo di 1ª classe". Il quarto comma dello stesso articolo e' abrogato. Per l'ammissione ai concorsi di cui ai primi tre commi del citato articolo 21 non e' richiesta la laurea in giurisprudenza od altra equipollente:
- a)per i segretari comunali e provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b)per i vice segretari generali di comuni o province ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario e per i capi ripartizione titolari, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, i quali abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio con tali qualifiche.
Testo in vigore dal 6 marzo 1968 al 12 dicembre 1972
