Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali
Art. 4 — Concorsi per trasferimento a sedi di classe 5
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Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e' sostituito dal seguente: "A detti concorsi possono partecipare, per trasferimento, i segretari comunali capi di 2ª classe, titolari di segreterie di comuni della classe 5ª, ed i segretari comunali di 1ª e 2a classe, anche se in servizio in altre province".
Testo in vigore dal 6 marzo 1968 al 6 maggio 1998
