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Ai segretari capi di 2ª classe, titolari di segreterie di comuni della classe quarta, che abbiano compiuto quindici anni di servizio effettivo in qualita' di segretario comunale di ruolo, di cui almeno tre nella qualifica di segretario capo di 2a classe, puo' essere assegnato, con provvedimento del Ministro per l'interno, sentiti i pareri del consiglio comunale e del consiglio centrale di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di la classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di "ottimo" e per gli altri due anni almeno quello di "distinto". Ai segretari dei consorzi spetta una indennita' mensile pari ad un quarto dello stipendio ed il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, da essi sostenute per recarsi da uno ad altro dei comuni consorziati, per l'esercizio delle loro funzioni. Il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono abrogati.

Testo in vigore dal 6 marzo 1968 al 12 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1968-02-17;107~art5 · fonte del testo