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Al secondo comma dell'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo le parole: "in sede di revisione del procedimento disciplinare" sono aggiunte le seguenti: "nonche' quelle occorrenti per la corresponsione al segretario dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile a titolo di rimborso delle riduzioni previste dall'articolo 14 della presente legge e per il conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli, particolarmente meritevoli, dei segretari comunali e provinciali".

Testo in vigore dal 6 marzo 1968 al 6 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1968-02-17;107~art6 · fonte del testo