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[1]Decorrenza della promozione a segretario capo di 2ª classe

[2]I segretari comunali di 1ª classe in servizio di ruolo, in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1 della presente legge, conseguono la promozione alla qualifica di segretario capo di 2a classe con decorrenza, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge e, ai soli effetti giuridici, dalla data in cui risultano in possesso degli anzidetti requisiti. Per i segretari capi di 2ª classe gia' promossi a tale qualifica ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 giugno 1962, n. 604, la promozione e' retrodatata, ai soli effetti giuridici, alla data in cui risultano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1 della presente legge. La retrodatazione della promozione ai soli effetti giuridici non puo' avere, in ogni caso, decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Testo in vigore dal 6 marzo 1968 al 6 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1968-02-17;107~art9 · fonte del testo