Art. 4

L'articolo 18 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, e' sostituito dal seguente: "Art. 18. - Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica". Quando, in applicazione dell'articolo 126 della Costituzione, la data per la rinnovazione del consiglio regionale dovesse cadere nel periodo tra il 15 novembre ed il 31 marzo, la stessa verra' spostata al periodo compreso fra il 15 aprile e il 15 maggio successivi.

Testo vigente dal 14 aprile 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1989-04-12;3~art4 · fonte su Normattiva