L'applicazione delle misure di salvaguardia per i piani particolareggiati e', in ogni caso, obbligatoria dalla data della deliberazione di adozione.
Testo vigente dal 30 novembre 1968
L'applicazione delle misure di salvaguardia per i piani particolareggiati e', in ogni caso, obbligatoria dalla data della deliberazione di adozione.
Testo vigente dal 30 novembre 1968
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1968-11-19;1187~art3 · fonte del testo