Articolo abrogato dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Articolo abrogato dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 42, comma terzo, Cost., il combinato disposto degli artt. 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 l. 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e 2, comma 1, l. 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifica ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo, in quanto - posto che il problema di un indennizzo a seguito di vincoli urbanistici (come alternativa non eludibile tra previsione di indennizzo ovvero di un termine di durata massima dell'efficacia del vincolo) si può porre sul piano costituzionale quando si tratta di vincoli che a) siano preordinati all'espropriazione, ovvero abbiano carattere sostanzialmente espropriativo, nel senso di comportare come effetto pratico uno svuotamento, di rilevante entità ed incisività, del contenuto della proprietà, mediante imposizione, immediatamente operativa, di vincoli a titolo particolare su beni determinati, comportanti inedificabilità assoluta, qualora non siano stati discrezionalmente delimitati nel tempo dal legislatore dello Stato o delle Regioni, b) superino la durata che dal legislatore sia stata determinata come limite, non irragionevole e non arbitrario, alla sopportabilità del vincolo urbanistico da parte del singolo soggetto titolare del bene determinato colpito dal vincolo, ove non intervenga l'espropriazione, ovvero non si inizi la procedura attuativa (preordinata all'esproprio) attraverso l'approvazione di piani particolareggiati o di esecuzione, aventi a loro volta termini massimi di attuazione fissati dalla legge, c) superino sotto un profilo quantitativo la normale tollerabilità secondo una concezione della proprietà, che resta regolata dalla legge per i modi di godimento ed i limiti preordinati alla funzione sociale (art. 42, comma secondo, Cost.); che la reiterazione in via amministrativa dei vincoli urbanistici decaduti (preordinati all'espropriazione o con carattere sostanzialmente espropriativo) ovvero la proroga in via legislativa o la particolare durata dei vincoli stessi prevista in talune regioni a statuto speciale non sono fenomeni di per sé inammissibili dal punto di vista costituzionale; che essi assumono, invece, carattere certamente patologico, in assenza di previsione alternativa di indennizzo e fermo che l'obbligo di indennizzo opera una volta superato il periodo di durata (tollerabile) fissato dalla legge (periodo di franchigia), quando vi sia una indefinita reiterazione o una proroga "sine die" o all'infinito (attraverso la reiterazione di proroghe a tempo determinato che si ripetano aggiungendosi le une alle altre), o quando il limite temporale sia indeterminato, e cioè non sia certo, preciso e sicuro e, quindi, anche non contenuto in termini di ragionevolezza; e che restano al di fuori dell'ambito della indennizzabilità i vincoli incidenti con carattere di generalità e in modo obiettivo su intere categorie di beni (ivi compresi i vincoli ambientali-paesistici), i vincoli derivanti da limiti non ablatori posti normalmente nella pianificazione urbanistica, i vincoli comunque estesi derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato, i vincoli che non superano sotto il profilo quantitativo la normale tollerabilità e i vincoli non eccedenti la durata (periodo di franchigia) ritenuta ragionevolmente sopportabile - una volta oltrepassato il periodo di durata temporanea (periodo di franchigia da ogni indennizzo), il vincolo urbanistico, avente le anzidette caratteristiche, se permane a seguito di reiterazione, non può essere dissociato, in via alternativa all'espropriazione (o al serio inizio dell'attività preordinata all'espropriazione stessa mediante approvazione dei piani attuativi), dalla previsione di un indennizzo. red.: S. Di Palma
Art. 2 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150
Difetta di rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata, nei confronti degli artt. 2 della legge n. 1187 del 1968, e 4, ult. comma, lett. b), della legge n. 10 del 1977, per la apposizione, senza previsione di indennizzo, sui suoli situati in centri abitati, in mancanza degli strumenti urbanistici generali, di vincoli d'inedificabilità suscettibili di protrarsi a tempo indeterminato, non essendo stabiliti termini perentori, in caso di inerzia del comune nel sostituire con nuovi strumenti urbanistici quelli decaduti. Il giudizio 'a quò, infatti, verte su una domanda di risarcimento di danni per il protrarsi dell'inedificabilità di un'area sita in un centro urbano, in conseguenza della mancata adozione dello strumento urbanistico, da parte del comune, dopo la decadenza di quello già in vigore e di conseguenza, poiché i limiti a carattere espropriativo contestati nell'ordinanza di rimessione non sono certo riconducibili, nella loro configurazione tipica, ad una attività illecita della p.a. quale quella denunciata nel processo di provenienza, ai fini della decisione di questo la dichiarazione di illegittimità delle norme censurate sarebbe del tutto ininfluente. (Inammissibilità, sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., degli artt. 2, legge 19 novembre 1968, n. 1187, e 4, ultimo comma, lett. b), legge 28 gennaio 1977, n. 10).
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 42 cost. · Art. 2 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150
Ad avviso del giudice a quo, con la sentenza n. 55 del 1968, la Corte ha affermato che il legislatore e` tenuto sia a fissare il termine di durata dei vincoli urbanistici, sia a stabilire che, in ogni caso, e` previamente dovuto un indennizzo al proprietario del bene. Ma la ricordata decisione ha invece chiaramente posto un'alternativa, nel senso che ha ritenuto come necessaria la previsione di un indennizzo ovvero quella di un termine di durata dell'efficacia del vincolo. Data questa alternativa, pacificamente riconosciuta in dottrina e giurisprudenza, il legislatore correttamente si e` limitato - nelle fattispecie in esame - a fissare, per l'efficacia del vincolo, un termine massimo di durata. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 della legge 19 novembre 1968 n. 1187 e dell'art. 1 della legge 30 novembre 1973 n. 736, proposta, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, 3 e 136 Cost., assumendo che la legge 1187 del 1968, la quale ha stabilito il termine massimo di cinque anni per la validita` dei vincoli urbanistici a contenuto espropriativo, e quella n. 756 del 1973, con cui e` stato fissato provvisoriamente un altro termine di due anni, sarebbero illegittime perche` non hanno stabilito che in ogni caso e` dovuto al proprietario del bene un previo indennizzo. - v. Sent. n. 55/1968
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 136 cost. · Art. 1 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150
Va dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 recante "modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150" sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 42, comma terzo, 3 e 136 della Costituzione e all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. Poiché oggetto del giudizio davanti al Consiglio di Stato è la legittimità del provvedimento 18 giugno 1969 con il quale il Sindaco di Bologna (a salvaguardia della "variante al P.R.G. per la zona collinare" adottata dal Consiglio comunale il 30 maggio stesso anno, ed in pendenza dell'approvazione della stessa da parte delle competenti autorità) ebbe a sospendere ogni determinazione sulla domanda di licenza edilizia presentata da Agostini Tristano poiché il relativo progetto risultava in contrasto con le previsioni della variante e poiché dall'ordinanza di rinvio risulta in modo incontestabile che la censura mossa alla legge impugnata è quella di non avere disposto la corresponsione di indennizzo per l'imposizione di vincoli, come quelli di specie, che non sono preordinati all'espropriazione-trasferimento di un bene, bensì all'ablazione del medesimo con immediato e definitivo sacrificio per il proprietario, è evidente che quand'anche la Corte, per mera ipotesi, dichiarasse l'incostituzionalità della legge del 1968 nella parte in cui per vincoli del genere di quelli in contestazione non prevede la corresponsione di indennizzo, nessuna influenza potrebbe spiegare siffatta decisione sulla validità dei vincoli che comportino l'inedificabilità contenuti in piani regolatori. Una pronuncia in tal senso non farebbe quindi venir meno l'obbligo dell'Agostino di non costruire sul terreno ricadente nella zona vincolata e sarebbe pertanto irrilevante ai fini della della decisione da emettersi dal Consiglio di Stato.
Art. 136 cost. · Art. 1 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 · Art. 2 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 · Art. 5 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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urn:nir:stato:legge:1968-11-19;1187~art2 · fonte su Normattiva