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Fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e comunque non oltre il 31 dicembre 1984: i colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che alla data del 1 novembre 1980 si siano trovati nella posizione di richiamati in servizio in applicazione del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, possono permanere in servizio se provvisti di incarico e sempre che non siano raggiunti prima della suddetta data del 31 dicembre 1984 dal limite di eta' relativo al proprio grado; i colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che risultano in soprannumero ai contingenti massimi previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, possono permanere in servizio se provvisti di incarico e sempre che non siano raggiunti prima della suddetta data del 31 dicembre 1984 dal limite di eta' per essi stabilito. Le disposizioni del presente articolo hanno applicazione a tutti gli effetti a decorrere dal 1 gennaio 1983. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 19 dicembre 1984, n. 857, convertito senza modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n.18, ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "in attesa delle disposizioni che dovranno riordinare le norme della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, i termini del 31 dicembre 1984 previsti dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, sono prorogati fino al 30 giugno 1985".

Testo in vigore dal 21 dicembre 1984 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-05-10;186~art1 · fonte su Normattiva