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Negli anni 1983 e 1984 le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento qualora le vacanze disponibili nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo risultino inferiori a detta percentuale. I tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati gia' valutati con giudizio di idoneita' per piu' di cinque volte nel servizio permanente effettivo, possono essere collocati a domanda nella posizione di "a disposizione" con decorrenza dalla data del 1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda. In tal caso essi sono valutati per l'avanzamento nello stesso anno di presentazione della domanda; nei loro confronti si applicano gli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Testo in vigore dal 18 maggio 1983 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;186~art2 · fonte su Normattiva