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Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente i limiti di eta' per la cessazione dal servizio degli ufficiali delle Forze armate dei ruoli normali, speciali e ad esaurimento di grado fino a maggiore compreso e corrispondenti, e' prorogato al 31 dicembre 1984.

Testo in vigore dal 18 maggio 1983 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;186~art3 · fonte su Normattiva