Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' cosi' modificato: "Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo, sia per il traffico sia per la pesca, o per la navigazione interna possono comandare o condurre imbarcazioni e navi da diporto, nei limiti stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti".
Testo vigente dal 21 maggio 1986
