Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' cosi' modificato: "Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo, sia per il traffico sia per la pesca, o per la navigazione interna possono comandare o condurre imbarcazioni e navi da diporto, nei limiti stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti".

Testo vigente dal 21 maggio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-04-26;193~art16 · fonte su Normattiva