L'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e' sostituito dal seguente: "Art. 20. - Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18 della presente legge, le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:
- a)imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro sei miglia dalla costa;
- b)imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa;
- c)imbarcazioni a motore con potenza superiore a 18,4 chilowatt o a 25 cavalli per la navigazione entro sei miglia dalla costa;
- d)imbarcazioni a motore con potenza superiore a 18,4 chilowatt o a 25 cavalli per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa. Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto e' prevista apposita abilitazione. L'abilitazione per il comando delle imbarcazioni a vela e quella per il comando di imbarcazioni a motore possono essere conseguite, congiuntamente, qualora riguardino lo stesso tipo di navigazione, a seguito di un solo esame sostenuto sulla base dei programmi relativi alla vela e al motore. La composizione delle commissioni, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere b) e d) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile. I programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere a) e c) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti".
Testo vigente dal 21 maggio 1986
