Gli enti e le associazioni nautiche, gia' riconosciuti ai sensi dell'articolo 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, conservano, fino all'entrata in vigore del decreto di cui al terzo comma dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla presente legge, i poteri derivanti dall'autorizzazione al rilascio di patenti, gia' conferiti agli stessi.

Testo vigente dal 21 maggio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-04-26;193~art25 · fonte su Normattiva