Interventi nel settore dei trasporti

Art. 23 — Gettone di presenza per i componenti delle commissioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche

Ai componenti delle commissioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche operanti presso l'Autorita' marittima e presso gli uffici provinciali della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, previste dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' attribuito un gettone di presenza di importo da determinare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente aumento delle tariffe previste dalla tabella dei tributi per le prestazioni ed i servizi resi dagli organi competenti in materia di nautica da diporto, annessa alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, nonche' mediante aumento delle tariffe di cui ai punti 7 e 13 della tabella 3 allegata alla legge 1o dicembre 1986, n. 870, il cui importo affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. All'aumento delle tariffe di cui al comma 2 si provvede con appositi provvedimenti amministrativi da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 16 dicembre 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-12-07;472~art23 · fonte su Normattiva