L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e' modificato nel modo seguente: il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e' formato da settantaquattro componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo"; al terzo comma e' aggiunta la seguente lettera: "m) tre rappresentanti complessivi del personale insegnante direttivo ed ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole"; il quarto comma e' soppresso; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di cui alla lettera m) del precedente terzo comma, da effettuarsi con le modalita' di cui al successivo articolo 20, le relative liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna".

Testo vigente dal 21 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;582~art1 · fonte su Normattiva