[1]Ferma restando l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, l'articolo medesimo e' sostituito dal seguente

[2]"Art. 21. - Le provvidenze previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano a favore delle aziende agricole, pastorali e silvane, anche se costituite da piccoli appezzamenti di terreni coltivati, danneggiate o distrutte a causa dell'evento catastrofico del Vajont, ricadenti nei Comuni e localita' indicati nell'articolo 1 della presente legge, nonche' nelle zone che saranno delimitate a termini dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano nella misura del 100 per cento alla ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte e nella stessa misura, avuto riguardo al danno accertato, al pagamento dei frutti pendenti, dei soprassuoli forestali e dei pioppeti danneggiati o distrutti, compresi quelli dei terreni demaniali delle pertinenze idrauliche in concessione. Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano anche a favore dei proprietari dei fondi rustici non coltivatori diretti e senza limite di reddito. Le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 dicembre 1964 agli Ispettorati ripartimentali delle foreste. Alla concessione e liquidazione dei pagamenti di cui al presente articolo, si provvede in ognuna delle due Province sentita una Commissione presieduta dall'intendente di finanza e composta del presidente dell'Amministrazione provinciale, dell'ispettore provinciale dell'agricoltura, dell'ispettore ripartimentale delle foreste, del direttore provinciale del Tesoro, del capo dell'Ufficio tecnico erariale, del presidente della camera di commercio, industria e agricoltura e di tre rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria piu' rappresentative, nominati dal prefetto. La liquidazione avverra' sulla base dell'individuazione e definizione delle partite catastali dei terreni privati o demaniali danneggiati o distrutti, eseguite dai competenti uffici tecnici erariali".

Testo vigente dal 6 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-31;357~art18 · fonte su Normattiva