[1]Gli articoli 1 e 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti

[2]"Art. 1. - Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, in data 9 ottobre 1963, nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Limana e Belluno - quest'ultimo limitatamente alle localita' Borgo Piave, Lambioi e Lauta - della provincia di Belluno e nei comuni di Erto e Casso e Cimolais - quest'ultimo limitatamente alla zona ad occidente della sella di Sant'Osvaldo - della provincia di Udine e' autorizzato un primo stanziamento di lire 10 miliardi di cui:

  • 1)lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136;
  • 2)lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici;
  • 3)lire 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche, anche connesse col trasferimento degli abitati, nonche' per studi, progettazioni e rilievi inerenti alla sistemazione della zona;
  • 4)lire 4 miliardi per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata. La spesa di cui al precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1963-64.

[3]"Art. 2. - Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a procedere a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, n. 2) e n. 3), e in armonia con le previsioni dei piani comprensoriali di cui al successivo articolo 3:

  • a)al ripristino delle opere pubbliche di conto dello Stato;
  • b)al ripristino di opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria, nonche' dei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;
  • c)alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne con arredamenti e attrezzature relativi, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali con le relative attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade statali, provinciali, comunali, vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi presidenziali 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;
  • d)al consolidamento e all'eventuale trasferimento degli abitati".

Testo vigente dal 6 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-31;357~art1 · fonte su Normattiva