Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, la dimostrazione della proprieta' dei beni immobili distrutti potra' essere fornita con una dichiarazione del sindaco del Comune, ove i beni si trovavano al momento della catastrofe, da cui risulti il possesso utile ai fini dell'articolo 1158 del Codice civile.

Testo vigente dal 6 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-31;357~art35 · fonte su Normattiva