Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - IN GENERE Prova dell'usucapione - Fondi destinati ad un utilizzo diverso da quello agricolo - Recinzione del fondo - Elemento dirimente dell’animus rem sibi habendi - Esclusione.
In tema di usucapione, quando la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione riguardi fondi funzionalmente o strutturalmente destinati ad un utilizzo diverso da quello agricolo, la recinzione non può ritenersi un elemento dirimente ai fini della prova dell'animus rem sibi habendi.
Cass. civ. n. 3736/2026Sez. 2Rv. 677309-01
Riguarda ancheart. 1140 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 663640-01
SERVITU' - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO Dicatio ad patriam - Presupposti - Differenza tra dicatio ad patriam propria e impropria - Conseguenze.
In tema di acquisto delle servitù di uso pubblico, la dicatio ad patriam, quale atto di messa a disposizione stabile e continua di una cosa propria in favore di una collettività indeterminata, può realizzarsi con un'inequivoca manifestazione iniziale di volontà del proprietario (cd. dicatio propria) o con la mera assenza di una sua reazione all'esercizio dell'uso pubblico (cd. dicatio impropria), cosicché solo nella dicatio impropria è necessario il protrarsi ultraventennale del pacifico possesso da parte della collettività perché sia costituita la servitù.
Cass. civ. n. 492/2026Sez. 2Rv. 676750-01
Riguarda ancheart. 825 Codice civile
Precedenti: 674885-01
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Atti soggetti alla trascrizione - Domande giudiziali - Domanda di rivendicazione di immobile - Mancata trascrizione - Sentenza di accoglimento della domanda - Inopponibilità nei confronti del terzo acquirente - Condizioni.
La mancata trascrizione della domanda di rivendicazione di immobile rende inopponibile la sentenza che l'abbia accolta, nei confronti di chi abbia nel frattempo acquistato il bene rivendicato con atto trascritto, alla condizione che si tratti di acquisto a domino, atteso che, in ipotesi di acquisto a non domino, e salva l'eventuale usucapione, la suddetta trascrizione, priva di effetti costitutivi, non può di per sé integrare il titolo del diritto di proprietà.
Cass. civ. n. 32543/2025Sez. 1Rv. 676738-01
Riguarda ancheart. 948 Codice civileart. 1159 Codice civileart. 2643 Codice civileart. 2644 Codice civileart. 2652 Codice civileart. 2653 Codice civilee altri 1
Precedenti: 477823-01
PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA Probatio diabolica a carico dell'attore - Oggetto - Produzione dell'atto di accettazione ereditaria e del rogito di acquisto - Insufficienza - Fondamento.
In tema di azione di rivendicazione, ai fini della probatio diabolica gravante sull'attore, tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, non è sufficiente produrre l'atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova l'immissione in possesso dell'acquirente.
Cass. civ. n. 32446/2025Sez. 2Rv. 676483-01
Riguarda ancheart. 470 Codice civileart. 948 Codice civileart. 1470 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 650080-01, 662516-01
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE Fatto costitutivo - Non contestazione o puntuale ammissione - Da parte di uno solo 65 <!-- pag. 66 --> dei litisconsorti necessari - Valenza ex art. 115, comma 1, c.p.c. - Esclusione - Fattispecie in tema di possesso ad usucapionem. · PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE In genere.
In tema di litisconsorzio necessario, la mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo del diritto dedotto da uno dei contendenti, o anche la puntuale ammissione di tale fatto, ove provenienti solo da alcuni dei litisconsorti, non sono idonee a rendere incontroverso e non più bisognoso di prova il fatto medesimo, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.. (Fattispecie in cui la non contestazione concerneva il possesso utile ad usucapionem).
Cass. civ. n. 32186/2025Sez. 2Rv. 676482-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 102 Codice di procedura civileart. 115 Codice di procedura civile
Precedenti: 652386-03
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE Possesso idoneo ad usucapire - Acquisizione a seguito di atto traslativo di immobile nullo perché privo della forma scritta - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, in quanto, anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l'accipiens può possedere il bene animo domini, ed anzi proprio la circostanza che la traditio sia stata eseguita in virtù di un contratto che, pur invalido, era comunque volto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'accipiens e la res tradita sia sorretto dall'animus rem sibi habendi. (Fattispecie in materia di compravendita nulla perché conclusa a trattativa privata in violazione dell'art. 108 l.fall.).
Cass. civ. n. 31573/2025Sez. 2Rv. 676470-01
Riguarda ancheart. 1140 Codice civileart. 1350 Codice civileart. 108 Legge fallimentare
Precedenti: 626606-01
POSSESSO - ATTI DI TOLLERANZA (PROVA MANCANZA "ANIMUS DOMINI") Rapporti di parentela - Godimento di lunga durata - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
In tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza solo in assenza di rapporti particolari tra le parti, quali quelli di parentela, in base ai quali è legittimo dedurre l'esistenza di una mera detenzione.(Nella specie, la S.C. ha escluso che l'avere modificato e ristrutturato l'immobile per adibirlo ad uso proprio del ricorrente e ad esercizio di attività commerciale, pur in presenza di detenzione ultraventennale dei beni, costituissero atti di interversione del possesso alla luce dello stretto legame di parentela con il proprietario dell'immobile, padre del ricorrente).
Cass. civ. n. 31126/2025Sez. 2Rv. 676320-01
Riguarda ancheart. 1140 Codice civileart. 1144 Codice civileart. 2729 Codice civile
Precedenti: 654466-01, 635430-01
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Domanda cautelare proposta ex art. 688 c.p.c. - Azione di accertamento dell'illegittimità della sopraelevazione per violazione del decoro architettonico e conseguente restitutio in integrum - Interruzione della prescrizione - Idoneità.
La prescrizione del diritto del condomino alla restitutio in integrum nel caso di sopraelevazione effettuata dal proprietario dell'ultimo piano che alteri l'aspetto architettonico dell'intero immobile è interrotta dal ricorso cautelare con cui è proposta ex art. 688 c.p.c. denuncia di nuova opera o di danno temuto.
Cass. civ. n. 29706/2025Sez. 2Rv. 676965-01
Riguarda ancheart. 948 Codice civileart. 1171 Codice civileart. 1172 Codice civileart. 2943 Codice civileart. 688 Codice di procedura civileart. 1165 Codice civile
Precedenti: 623392-01, 624031-01
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - OGGETTO - IN GENERE Domanda di divisione - Idoneità ad interrompere il corso dell'usucapione - Fondamento. · POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE In genere.
L'atto di citazione introduttivo di un giudizio di divisione è idoneo ad interrompere il corso dell'usucapione essendo volto alla conservazione del patrimonio ereditario.
Cass. civ. n. 26996/2025Sez. 2Rv. 676038-01
Riguarda ancheart. 1164 Codice civileart. 2943 Codice civile
Precedenti: 670427-01
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - TERRENI SOGGETTI A RIFORMA - IN GENERE Terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria - Destinazione all'attuazione della funzione istituzionale di detti enti - Conseguenze - Modificazioni - Limiti - Usucapione da parte di terzi - Inammissibilità - Scadenza del termine per l'assegnazione delle terre - Irrilevanza - Fattispecie.
I terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale di redistribuzione della proprietà terriera ai contadini (come stabilito dall'art. 1 della l. n. 230 del 1950) non possono, in quanto destinati a un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, comma 2, e 828, comma 2, c.c., con conseguente impossibilità giuridica della loro acquisizione da parte di terzi per usucapione, ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall'art. 20 della medesima l. n. 230 del 1950 per l'assegnazione delle terre acquisite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l'usucapione di una servitù di passaggio su una striscia di terreno già appartenente al patrimonio della riforma fondiaria, destinata a funzione di fascia frangivento).
Cass. civ. n. 19802/2025Sez. 2Rv. 675686-01
Riguarda ancheart. 1 legge 230/1950art. 20 legge 230/1950art. 828 Codice civileart. 830 Codice civileart. 1145 Codice civile
Precedenti: 607041-01, 670495-01
DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITA' - CESSAZIONE (SCLASSIFICAZIONE) Beni appartenenti al demanio marittimo - Sdemanializzazione tacita - Esclusione - Legge o formale provvedimento dell'autorità competente - Necessità - Caratteristiche - Acquisto per usucapione - Preclusione - Non uso del bene - Irrilevanza - Conseguenze.
Ai sensi dell'art. 35 c. nav., la sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo non può avvenire "per facta concludentia", ma solo per legge o mediante l'adozione, ad opera dell'autorità competente, di un formale provvedimento che ha efficacia costitutiva, essendo basato su una valutazione tecnico-discrezionale in ordine ai caratteri naturali dell'area e alle esigenze locali, finalizzata a verificare la sopravvenuta mancanza di attitudine di determinate zone a servire agli usi pubblici del mare; sicchè non rilevano né il possesso del bene da parte del privato, improduttivo di effetti ed inidoneo all'acquisto della proprietà per usucapione, né il non uso dell'ente proprietario, con la conseguenza che l'accertamento giudiziale della non ricorrenza dei presupposti fattuali di appartenenza di un bene al suddetto demanio è del tutto privo di utilità.
Cass. civ. n. 19755/2025Sez. 2Rv. 675313-02
Riguarda ancheart. 822 Codice civileart. 829 Codice civileart. 1145 Codice civile
Precedenti: 652758-01
ENFITEUSI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Enfiteuta - Atto traslativo della proprietà - Mutamento del titolo del possesso - Esclusione - Conseguenze - Usucapione - Esclusione. · POSSESSO - ACQUISTO - MUTAMENTO DELLA DETENZIONE IN POSSESSO - IN GENERE In genere.
L'enfiteusi è un diritto reale di godimento a favore dell'utilista sul fondo la cui proprietà rimane in capo al concedente, titolare del dominio diretto, come tale imprescrittibile, salvo l'acquisto per effetto del possesso "ad usucapionem", al cui fine non costituisce atto di interversione del possesso, idoneo a far scattare la decorrenza del termine utile ad usucapire, la disposizione con cui l'enfiteuta trasferisca la piena proprietà del fondo, essendo tale atto inidoneo ad attribuire all'acquirente il possesso ad immagine della proprietà, posto che l'interversione deve derivare da una causa proveniente da un terzo o in forza di espressa opposizione dell'utilista contro il diritto del proprietario.
Cass. civ. n. 14558/2025Sez. 2Rv. 675375-01
Riguarda ancheart. 959 Codice civileart. 960 Codice civileart. 965 Codice civileart. 1140 Codice civileart. 1164 Codice civile
Precedenti: 470054-01, 382917-01
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE Usucapione di immobile - Acquisto a titolo originario - Effetto estintivo della precedente ipoteca - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. · PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - IN GENERE In genere. · RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - RISPETTO AL TERZO ACQUIRENTE - IN GENERE In genere.
L'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia, il quale - come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 2024 - non è incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e della conseguente acquisizione della proprietà da parte dell'usucapente. (Fattispecie in tema di opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal terzo usucapente nei confronti del creditore ipotecario).
Cass. civ. n. 565/2025Sez. 3Rv. 673536-02
Riguarda ancheart. 1140 Codice civileart. 2808 Codice civileart. 619 Codice di procedura civile
Precedenti: 541664-01, 655793-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE Accordo raggiunto in sede di mediazione sull'sucapione dell'immobile già ipotecato - Inopponibilità al creditore ipotecario - Ragioni - Fattispecie. · POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE In genere. · PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - IN GENERE In genere. · TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - IN GENERE In genere. 76 <!-- pag. 77 --> L'accordo conciliativo, raggiunto nell'ambito della mediazione, col quale si riconosce ad un terzo l'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile precedentemente ipotecato, anche se trascritto ai sensi dell'art. 2643, n. 12-bis, c.c., non è opponibile al creditore ipotecario, perché il predetto accordo è opponibile solo se antecedentemente trascritto a norma dell'art. 2644 c.c., sia perché esso non è comunque equiparabile alla pronuncia trascritta ex art. 2651 c.c. e resa in un giudizio di accertamento dell'usucapione (in cui il creditore garantito è, peraltro, litisconsorte necessario), sia perché, in ogni caso, l'usucapione non ha effetto estintivo dell'ipoteca.
(Fattispecie in tema di opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal terzo usucapente nei confronti del creditore ipotecario).
Cass. civ. n. 565/2025Sez. 3Rv. 673536-01
Riguarda ancheart. 2643 Codice civileart. 619 Codice di procedura civileart. 2644 Codice civileart. 2651 Codice civileart. 2808 Codice civile
Precedenti: 541664-01, 655793-01, 669391-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).