Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme legislative per determinare le deroghe alle competenze ordinarie che risultino necessarie ai fini della accelerata esecuzione delle opere di ricostruzione e del coordinamento, snellimento e decentramento dei servizi statali relativi alle opere medesime.

Testo vigente dal 6 giugno 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-05-31;357~art40 · fonte su Normattiva