L'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' sostituito dal seguente: "Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 30 giugno 1972 uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare i singoli procedimenti amministrativi nei vari settori. Le norme di tali decreti dovranno ispirarsi al modello della disciplina generale della azione amministrativa da approvarsi con legge con gli adeguamenti resi necessari dalle specifiche esigenze proprie dei singoli settori. Si dovra' sempre tendere alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure, in modo da rendere quanto piu' possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa, e a tal fine dovra' realizzarsi, tra l'altro, l'eliminazione delle duplicazioni di competenze, dei concerti non necessari e dei pareri, dei controlli e degli adempimenti in genere, che non siano essenziali per una adeguata valutazione del pubblico interesse o per la consistente tutela degli interessi dei cittadini. Il Governo della Repubblica e' parimenti delegato a provvedere, entro il 31 dicembre 1973, alla raccolta in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle disposizioni in vigore concernenti le singole materie, apportando ove d'uopo alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento, ai fini di una migliore accessibilita' e comprensibilita' delle norme medesime e sempre con i criteri indicati nel comma precedente".

Testo vigente dal 9 novembre 1970

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 301/2001

    Parametro
    25 luglio 2001

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 8, 9 e 10 deld.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), in connessione con gli articoli 11, 12, 13 e 14 del medesimo d.P.R., sollevata, in riferimento agli articoli 76, 77, primo comma, e 87 della Costituzione, dal Tribunale ammi…

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 87 cost. · Art. 8 Ricorsi amministrativi

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  • Ordinanza n. 56/2001

    Parametro
    13 marzo 2001

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 8, 9, 10 11, 12, 13 e 14 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), sollevata, in riferimento agli articoli 76, 77 e 87 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Cal…

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 87 cost. · Art. 8 Ricorsi amministrativi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 850/1988

    Parametro
    21 luglio 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella came…

    Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 5 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 6 Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249

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Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;775~art6 · fonte su Normattiva