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Per gli atti economici relativi al commercio delle aeque gassate in genere, delle acque minerali artificiali da tavola, delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola e delle bevande preparate con le acque suddette e con l'aggiunta di sciroppi, polpe o succhi di frutta o di altro ingrediente, escluse quelle che abbiano un contenuto alcolico superiore all'1 per cento, l'imposta generale sull'entrata e' dovuta nella misura del 9,90 per cento, oltre l'addizionale prevista dalla legge 15 novembre 1964, n. 1162. Lo stesso trattamento tributario e' applicabile per la importazione dall'estero dei suddetti prodotti. Il Ministro per le finanze puo' disporre, con propri decreti, che per le entrate derivanti dal commercio nello Stato dei prodotti di cui al primo comma, nonche' per la importazione di essi, l'imposta generale sull'entrata sia corrisposta mediante l'applicazione di aliquota condensata in rapporto al presunto numero degli atti economici imponibili. Il Ministro per le finanze direttamente, o gli intendenti di finanza, su delega del Ministro, hanno la facolta' di stabilire i prezzi medi di vendita delle varie specie di prodotti di cui al primo comma fabbricati nello Stato e praticati da fabbricanti ovvero da concessionari od ausiliari del commercio di essi o da grossisti nei confronti dei rivenditori al dettaglio o dei pubblici esercizi.

Testo in vigore dal 15 novembre 1966 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1966-10-31;941~artunico · fonte del testo