Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. 127 parole tolte in 4 capoversi.

tolto: Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta generale sull'entrata e' dovuta nella misura del 4 per cento dell'entrata imponibile:

tolto: a) lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio;

tolto: b) articoli con parti o guarnizioni di oro o di platino, compresi gli orologi da tasca o da polso con cassa in oro o in platino ed escluse le penne stilografiche col solo pennino d'oro;

tolto: c) prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente. La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei prodotti sopra elencati. In tal senso restano modificati l'articolo 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, e l'articolo 2 della legge 4 marzo 1952, n. 110.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;190~artunico · fonte del testo