1. All'articolo 6 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente comma: Il tribunale e' altresi' competente per i reati, consumati o tentati, previsti dal capo. I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui agli articoli 329, 330, primo comma, 331, primo comma, 332, 333, 334 e 335".
Testo vigente dal 27 aprile 1990
