1. L'articolo 318 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 318. - (Corruzione per un atto d'ufficio). - Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se' o per un terzo, in denaro od altra utilita', una retribuzione che non gli e' dovuta, o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui gia' compiuto, la pena e' della reclusione fino ad un anno".

Testo vigente dal 27 aprile 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-26;86~art6 · fonte su Normattiva