1. Dopo l'articolo 317 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 317-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea".

Testo vigente dal 27 aprile 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-26;86~art5 · fonte su Normattiva