1. Dopo l'articolo 319-bis del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 319-ter. - (Corruzione in atti giudiziari). - Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena e' della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena e' della reclusione da sei a venti anni".

Testo vigente dal 27 aprile 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-26;86~art9 · fonte su Normattiva