1. Dopo l'articolo 319 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 319-bis. - Circostanze aggravanti). - La pena e' aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene".

Testo vigente dal 27 aprile 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-26;86~art8 · fonte su Normattiva