L'ENASARCO eroga agli agenti ed ai rappresentanti di commercio di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile, la pensione di invalidita', vecchiaia e superstiti integrativa di quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613. L'ENASARCO persegue inoltre con separate gestioni fini di formazione e qualificazione professionale in favore della categoria, nonche' di assistenza sociale in favore degli iscritti e provvede alla gestione dell'indennita' di scioglimento del contratto di agenzia.

Testo vigente dal 23 febbraio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-02-02;12~art2 · fonte su Normattiva