Art. 16 — Accertamento dello stato di invalidita
L'accertamento dello stato di invalidita' e' effettuato dall'ENASARCO. La decisione su ogni contestazione relativa all'accertamento dello stato di invalidita' e' demandata in sede amministrativa e sanitaria ad un collegio di tre medici, due dei quali designati rispettivamente dall'ENASARCO e dall'iscritto ed il terzo nominato dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia ove lo iscritto ha la sua residenza. L'accertamento del collegio medico e' definitivo. Qualora, a richiesta dell'agente o del rappresentante di commercio, si proceda alla costituzione del collegio medico e questo non riconosce l'invalidita', le relative spese, nella misura di un terzo sono a carico del richiedente. L'ENASARCO ha la facolta' di sottoporre il pensionato per invalidita' a visite periodiche tendenti ad accertare il permanere dello stato di invalidita'. Il rifiuto a sottoporsi a tali visite e' motivo sufficiente per sospendere il pagamento delle rate di pensione.
Testo vigente dal 23 febbraio 1973
