Il preponente e' responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'agente e del rappresentante di commercio. Il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell'agente e del rappresentante di commercio deve essere esercitato all'atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi. Il contributo deve essere corrisposto con una periodicita' massima di tre mesi, in rapporto alle somme a qualsiasi titolo dovute all'agente ed al rappresentante di commercio anche se non ancora pagate. Le modalita' di accertamento e di riscossione dei contributi sono stabilite dal regolamento di esecuzione. I contributi dovuti si prescrivono con il decorso di 10 anni.

Testo vigente dal 23 febbraio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-02-02;12~art7 · fonte su Normattiva