Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale e' tenuto al pagamento dei contributi di cui all'areticolo 1 per se' e per i coadiutori, salvo diritto di risalva. I contributi previdenziali calcolati ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 e quelli di cui alla legge 4 giugno 1973, n. 311, sono versati in quattro rate uguali, a scadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare al quale si riferiscono. I conguagli tra i contributi dovuti e quelli di cui al predetto comma 3 sono versati in due rate di uguale importo, alle scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre di ciascun anno. Il contributo di risanamento dovuto dagli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1, ai sensi del primo comma dell'articolo 21 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, resta acquisito alle gestioni predette sin dalla sua istituzione.

Testo vigente dal 13 agosto 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-08-02;233~art2 · fonte su Normattiva