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I militari e i graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidita' di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E), annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, possono, a domanda, conseguire la nomina rispettivamente a maresciallo maggiore, a capo di prima classe e a maresciallo di prima classe e, con tali gradi, essere iscritti nei ruoli d'onore delle forze armate di appartenenza. La stessa nomina puo' essere conferita, a domanda, ai sottufficiali che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente e che sono iscritti nel ruolo d'onore con grado inferiore a quello di maresciallo maggiore o capo di prima classe o maresciallo di prima classe.

Testo in vigore dal 20 marzo 1973 al 9 ottobre 2010

urn:nir:stato:legge:1973-03-05;29~artunico · fonte del testo