I sottufficiali in congedo della Marina e dell'Aeronautica mutilati ed invalidi di guerra che abbiano conseguito una decorazione al valor militare o una promozione per merito di guerra possono, a domanda e previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, essere nominati sottotenenti di complemento, anche se non provvisti del prescritto titolo di studio. Si prescinde, per la nomina dalla idoneita' fisica ed il limite massimo di eta' per conseguire la nomina stessa e' stabilito in anni 55. Il grado di sottotenente di complemento e' conseguito dai sottufficiali della Marina nel ruolo degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi corrispondente alla categoria di appartenenza, e dai sottufficiali della Aeronautica nel ruolo degli ufficiali dell'Arma o Corpo di appartenenza.

Testo vigente dal 18 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-11-29;1293~art1 · fonte del testo