Possono essere nominati sottotenenti o guardiamarina di complemento nell'arma, corpo o servizio di appartenenza, gli allievi ufficiali di complemento dell'Esercito e della Marina e gli aspiranti di complemento della Marina mutilati o invalidi per ferite riportate in azioni di combattimento, durante il conflitto 1940-45, o, in Africa orientale, dopo il 2 ottobre 1935, i quali non abbiano potuto conseguire la nomina ad ufficiale di complemento in conseguenza delle mutilazioni o invalidita' da essi riportate. Per l'Aeronautica rimangono in vigore le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 23 giugno 1938, n. 1288, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 9 novembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-10;870~art2 · fonte del testo