L'ispettore onorario che esce di carica dovra' fare consegna al pubblico funzionario che sara' designato dal Ministero di tutti gli atti e documenti che egli detiene per ragioni del suo ufficio. Uguale obbligo spetta all'erede dell'ispettore. Il Ministero provvedera' affinche' siano consegnati al nuovo ispettore quelli fra i detti atti e documenti che gli siano necessari per il suo ufficio.

Testo vigente dal 4 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-13;558~art5 · fonte del testo