Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione
Art. 4 — Destinazione per l'esercizio delle funzioni
Il magistrato nominato ai sensi della presente legge puo' essere destinato esclusivamente alle funzioni giudicanti nell'ambito della Corte di cassazione.
Testo vigente dal 24 agosto 1998
