Art. 3 — Collocazione nel ruolo e stato giuridico
Il magistrato nominato ai sensi della presente legge prende posto nel ruolo di anzianita' della magistratura subito dopo l'ultimo dei magistrati dichiarati idonei ad essere ulteriormente valutati al fine del conferimento delle funzioni; nel caso in cui piu' magistrati vengano collocati nel predetto ruolo, ciascuno vi prende posto secondo l'anzianita' di iscrizione nel ruolo dei docenti universitari o nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori. Il nominato acquisisce lo stato giuridico dei magistrati ordinari ed e' tenuto all'osservanza dei relativi doveri, con possibilita' di deroga per quanto concerne l'obbligo della residenza di cui all'articolo 12 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Al termine di otto anni dalla nomina, il magistrato nominato ai sensi della presente legge e' sottoposto a valutazione di idoneita' da parte del Consiglio superiore della magistratura al fine del conferimento delle funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di cassazione.
Testo vigente dal 24 agosto 1998
