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Il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Egli dura in carica quattro anni e puo' essere confermato solo per un altro quadriennio. Al presidente del consiglio nazionale delle ricerche e' attribuita, a carico del bilancio del Consiglio stesso, una indennita' il cui ammontare e' stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa, con il Ministro per il tesoro, su proposta della Giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1961 al 20 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1613~art1 · fonte del testo