Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano agli insegnanti con incarico a tempo indeterminato nelle scuole elementari statali del ruolo normale, del ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari statali presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari e dei ruoli speciali per l'insegnamento nelle scuole elementari statali per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli ciechi.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-10;317~art3 · fonte su Normattiva