Gli insegnanti che, iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti, abbiano contemporaneamente titolo alla nomina in ruolo per effetto delle graduatorie medesime e delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, conseguono la nomina per il diritto conseguente dal posto occupato nella graduatoria provinciale permanente.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;317~art4 · fonte su Normattiva