Coloro che, in possesso dei titoli di studio indicati nella legge 21 dicembre 1955, n. 1363 e nel prescritto orario abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1974-75, con l'incarico a tempo indeterminato nelle scuole elementari statali, per insegnamento di materie speciali previste dall'articolo 27, secondo comma, del regio decreto 1 luglio 1933, n. 786, sono - a decorrere dal 1 ottobre 1976 - assunti a domanda in un ruolo magistrale, aggiuntivo ad esaurimento, da istituire nelle province dove tuttora sussistono posti per impartire i predetti insegnamenti, con lo sviluppo di carriera e il trattamento giuridico ed economico del normale ruolo organico degli insegnanti elementari. Gli insegnanti di cui al primo comma sono confermati in servizio nell'anno scolastico 1975-76, in qualita' di incaricati. Per la istituzione dei ruoli aggiuntivi provinciali ad esaurimento di cui al primo comma e la presentazione della domanda di assunzione da parte degli insegnanti interessati, le modalita' e i termini saranno stabiliti con apposita ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. A decorrere dal 1 ottobre 1975 e' abrogato l'articolo 27, secondo comma, del regio decreto 1 luglio 1933, n. 786 e dalla medesima decorrenza non saranno piu' conferiti incarichi a tempo indeterminato per gli insegnamenti speciali finora previsti da detta norma. Gli insegnamenti in atto di svolgimento saranno esperti nell'ambito dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820 e con l'osservanza dell'orario di servizio in vigore per gli insegnanti elementari del ruolo normale.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-10;317~art5 · fonte del testo