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I candidati agli esami di abilitazione in una delle sottoclassi previste dal decreto presidenziale 29 aprile 1957, n. 972, hanno facolta' di non sostener l'esame per le materie incluse in altra sottoclasse della medesima classe, nella quale abbiano gia' conseguito l'abilitazione. Parimenti, ai possessori dei titoli di abilitazione conseguita nei concorsi a cattedre e' concesso di non sostenere l'esame per le materie incluse nell'abilitazione gia' posseduta, purche' questa sia valida per le scuole secondarie di secondo grado.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1961-07-28;827~artunico · fonte del testo