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All'articolo 7 della legge 26 giugno 1962, n. 885, e' aggiunta la seguente lettera: "c) a indire, per i posti che col tempo si renderanno disponibili nel grado di tenente medico di polizia in servizio permanente effettivo, un altro ed ultimo concorso per titoli riservato alla rimanente aliquota degli ufficiali medici di complemento delle Forze armate, in servizio presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 75 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629".

Testo in vigore dal 7 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;147~artunico · fonte del testo